Art. 17 OPre
Rapporto sull’attuazione
1 Dopo l’attuazione dei provvedimenti oppure, nel caso di provvedimenti particolarmente dispendiosi in termini di costi, dopo il conseguimento di un obiettivo intermedio (art. 13 cpv. 4 lett. i), dev’essere presentato un rapporto all’UFE. Tale rapporto comprende:
- a. indicazioni sullo stato di attuazione dei provvedimenti;
- b. un rendiconto dei costi con copie delle fatture.
2 Il rapporto sottostà all’approvazione dell’UFE.
3 L’UFE può richiedere ulteriori informazioni se queste sono necessarie per il versamento dell’aiuto finanziario.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 17 (frase introduttiva) e art. 17 lett. a cifra 2 OPre: Cure dentarie nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. - In materia di cure dentarie non ci si può richiamare all'art. 25 LAMal180 citazioni
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2149 citazioni
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3Art. 17 lett. a cifra 2 OPre: Obbligo di prestazione in caso di dislocazione dei denti del giudizio139 citazioni
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4Di massima deve trattarsi di un'affezione oggettivamente non evitabile. - Il carattere non evitabile presuppone un'igiene boccale sufficiente avuto riguardo alle conoscenze odontologiche attuali; una persona assicurata…82 citazioni
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5Art. 19a, art. 19a cpv. 2 cifra 22 OPre: Cure dentarie conseguenti ad infermità congenita62 citazioni
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6Art. 17 lett. d cifra 1 e art. 17 lett. d cifra 3 OPre: Delimitazione fra cura medica e cura dentaria. - I criteri in primo luogo atti a delimitare la cura medica da quella dentaria sono la sede d'applicazione e lo scop…59 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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14 citazioni23/12/2010 · 14 citazioni de
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Assicurazione sanitaria11 citazioni
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Assicurazione sanitaria6 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.