Fatti
La ricorrente, A., è assicurata presso SWICA Gesundheitsorganisation. Il 13 novembre 1998, ha subito un'operazione per rimuovere i denti del giudizio 28 e 38 (sinistro) dal Dr med. dent. S. La fattura di Fr. 924,35 è stata inviata a SWICA per il rimborso. SWICA ha riconosciuto Fr. 140,95 come prestazione obbligatoria per un trattamento di una alterazione cutanea eseguito dal medico in tale occasione, ma ha rifiutato di coprire i costi restanti di Fr. 783,40 per la rimozione dei due denti del giudizio e il trattamento della patologia associata.
La ricorrente ha presentato un ricorso contro questa decisione, che è stato respinto dal Tribunale amministrativo del cantone di Berna. La ricorrente ha quindi presentato un ricorso dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni, chiedendo che il trattamento sia riconosciuto come prestazione obbligatoria dell'assicurazione-malattia e che i costi siano rimborsati.
Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha esaminato la questione se i costi del trattamento dei denti del giudizio dislocati debbano essere coperti dall'assicurazione-malattia obbligatoria. Ha considerato che i denti del giudizio dislocati non sono necessariamente una malattia grave che giustifichi una copertura dei costi da parte dell'assicurazione-malattia obbligatoria.
Il Tribunale ha ricordato che i costi dei trattamenti dentistici sono coperti dall'assicurazione-malattia obbligatoria solo in casi limitati, in particolare quando si tratta di una malattia grave del sistema dentario o di una malattia grave generale. Ha anche sottolineato che i denti del giudizio dislocati non sono necessariamente una malattia grave che giustifichi una copertura dei costi da parte dell'assicurazione-malattia obbligatoria.
Il Tribunale ha concluso che i costi del trattamento dei denti del…