Fatti

La signora M., nata nel 1974, il 28 gennaio 1997 è stata sottoposta a un intervento chirurgico presso l'ospedale X eseguito dal dott. med. S., in quanto soffriva di infezioni pericoronali e cisti dovute a denti del giudizio spostati. I costi di questo intervento, pari a Fr. 3259.15 complessivi, sono stati presentati dalla signora M. alla sua cassa malati Hermes. La cassa malati ha assunto solo l'importo massimo regolamentare di 150 franchi dall'assicurazione complementare per le spese di guarigione e ha rifiutato la copertura da parte dell'assicurazione malattia obbligatoria.

La signora M. ha presentato un ricorso contro la decisione della cassa malati, chiedendo che questa fosse obbligata a coprire i costi di Fr. 3158.95 relativi all'intervento del 28 gennaio 1997. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Berna ha respinto il ricorso, a seguito di che la signora M. ha presentato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale afferma che le prestazioni dei dentisti nell'assicurazione malattia obbligatoria sono coperte solo in misura limitata, ovvero quando il trattamento odontoiatrico è dovuto a una grave malattia non evitabile del sistema masticatorio. La disposizione dell'art. 17 dell'Ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione malattia obbligatoria (OPAS) precisa quali malattie del sistema masticatorio siano considerate gravi.

Il Tribunale federale ritiene che il concetto di gravità della malattia ai sensi dell'art. 17 OPAS sia più elevato rispetto al concetto generale di malattia di cui all'art. 2 cpv. 1 LAMal. Non ogni…