Fatti

[L.] ha percepito indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione durante un primo periodo quadro per la percezione delle prestazioni a partire dal 9 febbraio 1996. Dal 15 agosto 1996 al 30 aprile 1997 è stata occupata presso l'Hotel D. AG. Successivamente ha nuovamente percepito indennità giornaliere. Con decisione del 27 marzo 1998, la Cassa di disoccupazione del Cantone di Turgovia ha respinto una richiesta di indennità di disoccupazione a partire dall'inizio del secondo periodo quadro aperto il 9 febbraio 1998, poiché [L.] non aveva raggiunto il periodo minimo di contribuzione di 12 mesi con 8,607 mesi di contribuzione soggetta all'obbligo contributivo.

Legge

Il Tribunale federale afferma che, ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 frase 2 LADI, gli assicurati che diventano nuovamente disoccupati entro tre anni dalla scadenza del periodo quadro per la percezione delle prestazioni devono soddisfare un periodo minimo di contribuzione di 12 mesi. Ciò vale anche per le persone che rimangono disoccupate dopo la scadenza del primo periodo quadro e si iscrivono nuovamente per la percezione delle prestazioni.

Il legislatore, con l'inasprimento del periodo minimo di contribuzione a 12 mesi in un periodo quadro ripetuto, voleva impedire il rapido reintegro nel sistema dell'assicurazione contro la disoccupazione delle persone che hanno esaurito il diritto alle prestazioni e…