Fatti
Il caso riguarda un conducente, X., che è stato coinvolto in un incidente di guida in stato di ebbrezza il 27 luglio 1999. L'Ufficio della circolazione stradale del cantone di Zurigo gli ha revocato la patente di guida per una durata di quattro mesi. X. ha contestato questa decisione dinanzi al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del cantone di Zurigo, che hanno respinto i suoi ricorsi. Successivamente, ha adito il Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della decisione del Tribunale amministrativo e la rimessione della causa per una nuova valutazione.
I fatti della specie sono i seguenti: X. ha consumato una quantità non specificata di alcool in diversi locali a Zurigo, poi ha guidato il suo veicolo fino a un incrocio, dove si è addormentato al volante. I passeggeri di un taxi lo hanno svegliato e hanno constatato il suo stato di ebbrezza. X. ha successivamente guidato il suo veicolo in modo erratico, attraversando la carreggiata e il marciapiede.
L'Ufficio della circolazione stradale ha revocato la patente di guida di X. per una durata di quattro mesi, considerando in particolare che era già stato privato della sua patente per una durata di un mese nel 1994 per aver rifiutato di sottoporsi a un test di rilevamento dell'alcolismo.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di X., considerando che la revoca della patente di guida con effetto limitato ai tempi liberi non è compatibile con lo scopo educativo di questa misura e con la sicurezza del traffico. Il Tribunale ha stimato che il conducente colpevole debba essere escluso temporaneamente dalla guida di veicoli per una durata determinata, e non solo durante le ore di tempo libero.
Il Tribunale ha inoltre esaminato i criteri per fissare la durata della revoca della patente di guida, che includono la gravità della colpa, il comportamento del conducente e la necessità professionale di guidare un veicolo. Ha considerato che…