Fatti
C., nato nel 1929, ha cessato la sua attività professionale il 24 aprile 1991 per motivi di salute. Era allora affiliato alla "Fondazione di previdenza a favore del personale del gruppo P." (di seguito: la Fondazione). Il regolamento della Fondazione in vigore fino al 31 dicembre 1991 prevedeva che il diritto alla rendita d'invalidità sorgesse il giorno dell'apertura del diritto alla rendita AI, e che l'importo della rendita d'invalidità corrispondesse alla rendita di vecchiaia che l'assicurato avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio fino all'età pensionabile.
Un nuovo regolamento della Fondazione, entrato in vigore il 1° gennaio 1992, prevedeva prestazioni più estese in materia di rendite d'invalidità, in particolare un importo di rendita corrispondente al 60% del salario assicurato fino all'età regolamentare di pensionamento.
La Fondazione ha informato C. nel febbraio 1993 che aveva diritto, a decorrere dal 1° aprile 1992, a una rendita d'invalidità di 13'910 franchi all'anno, conformemente alle disposizioni del regolamento in vigore "al momento della realizzazione del rischio assicurato", ovvero all'inizio della sua incapacità lavorativa (24 aprile 1991).
C. ha contestato questa decisione e ha citato in giudizio la Fondazione per il pagamento di una rendita d'invalidità calcolata secondo il regolamento in vigore al 1° gennaio 1992. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Ginevra ha accolto la sua richiesta.
La Fondazione ha interposto ricorso contro questa sentenza, ritenendo che dovessero essere applicate le disposizioni regolamentari in vigore nel 1991, ovvero al momento dell'inizio dell'incapacità lavorativa.
Legge
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in caso di modifica della regolamentazione, le nuove disposizioni si applicano di regola quando lo stato di fatto che dà luogo al diritto alle prestazioni non è ancora…