Fatti

Il 9 giugno 1979 è stato accertato che il conducente di un'autovettura aveva superato la velocità massima consentita. La società X. S.A., individuata come proprietaria, ovvero il suo responsabile, il dott. [S.], si è rifiutato di comunicare alla polizia il nome del cliente esterno a cui l'auto era stata prestata quella sera, "per ragioni di politica aziendale".

Il giudice di polizia della città di Zurigo ha quindi condannato il dott. [S.] a una multa per rifiuto di testimonianza nei confronti della polizia. Tale sanzione è stata confermata dal giudice monocratico in materia penale presso il Tribunale distrettuale di Zurigo e dal Tribunale superiore del Cantone di Zurigo.

Avverso la decisione negativa del Tribunale superiore, il dott. [S.] ha presentato ricorso di nullità federale e, in via subordinata, ricorso di diritto pubblico.

Legge

Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che l'obbligo imposto al proprietario del veicolo, ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 della legge sulle tasse di circolazione e sull'esecuzione del diritto della circolazione stradale del Cantone di Zurigo, di fornire informazioni alla polizia su chi guidava il veicolo o a chi lo aveva affidato, è di natura esclusivamente processuale penale e non costituisce una disposizione del…