Fatti

Il 5 maggio 2014 la società di spedizione X. AG ha dichiarato una spedizione per l'importatrice Y. AG per l'importazione. L'ufficio doganale ha valutato l'importazione in base alla dichiarazione sotto il numero tariffario 0202.3099 con un'aliquota doganale di Fr. 2'057.- per 100 kg lordi. Quattro giorni dopo, la società di spedizione ha richiesto all'ufficio doganale una rettifica della valutazione, affinché l'importazione sia invece valutata come "carne di manzo speziata" sotto il numero tariffario 1602.5099 (Fr. 638.- per 100 kg lordi).

L'ufficio doganale ha trasmesso la richiesta alla direzione del circondario doganale per il trattamento come "reclamo tariffario". Quest'ultima ha respinto il reclamo, in quanto la prova della presunta natura della merce non è stata fornita. Il Tribunale amministrativo federale e infine il Tribunale federale hanno confermato questa decisione.

Legge

Il Tribunale federale afferma che il diritto doganale prevede un motivo di rettifica che consente alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione di presentare, entro 30 giorni dalla fuoriuscita delle merci dalla custodia dell'amministrazione doganale, una richiesta di modifica della valutazione. Nel caso in questione, l'ufficio doganale avrebbe quindi dovuto avviare una procedura di rettifica, invece di trasmettere direttamente la questione alla direzione del circondario doganale per il trattamento come reclamo.

L'onere della prova per i presupposti del motivo di rettifica grava sulla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione. In particolare, essa deve dimostrare che le merci non sono state modificate da allora. Il…