Art. 5 LPubb
Pubblicazione mediante rimando
1 I testi di cui agli articoli 2–4 che per il loro carattere speciale non si prestano alla pubblicazione nella RU, vi sono menzionati soltanto con il titolo e con un rimando alla piattaforma di pubblicazione, segnatamente se:
- a. concernono solo una cerchia ristretta di persone; b sono di natura tecnica e si rivolgono solo a specialisti;
- c. devono essere pubblicati in un formato che non si presta alla pubblicazione nella RU; o d. una legge federale o un’ordinanza dell’Assemblea federale ne ordina la pubblicazione al di fuori della RU.
2 I testi di cui agli articoli 2–4 pubblicati in un altro organo di pubblicazione accessibile gratuitamente in Svizzera sono menzionati nella RU solo con il titolo e un rimando a tale organo oppure con l’indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.
3 Sono applicabili gli articoli 6–10 e 14.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Qualifica della rettifica doganale, distinzione dalle fattispecie di rettifica concernenti le imposte dirette e rapporto con il ricorso in materia di diritto doganale0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.