Fatti

X, un cittadino spagnolo affetto da schizofrenia fin dall'adolescenza, è stato assunto nel 1987 come operaio comunale dal comune di C. Nonostante fosse invalido al 100% dal 1982 secondo l'assicurazione invalidità, è stato affiliato alla Cassa pensioni del personale del comune di C. (CPC). Dopo problemi di comportamento sul lavoro, X è stato licenziato nel 1988. Ha quindi richiesto una pensione di invalidità alla CPC, ma questa è stata respinta con la motivazione che la sua invalidità era precedente all'affiliazione.

X ha contestato questa decisione davanti al Tribunale amministrativo del Cantone di Neuchâtel, che ha respinto la sua domanda. X ha quindi fatto ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni.

Legge

Il Tribunale federale ha confermato il rigetto della domanda di X. Ha ritenuto che l'art. 1 cpv. 1 lett. d OPP 2, che esclude dall'assicurazione obbligatoria le persone invalide almeno ai due terzi, non sia illegale. Sebbene questa esclusione possa essere criticata sul piano sociale, essa deriva in realtà dalle disposizioni di legge e non dall'ordinanza.

Nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto che X fosse totalmente invalido al momento dell'assunzione, senza prospettive reali di un…