Fatti
Il 23 gennaio 1997, il Sig. è stato controllato alla guida di un'automobile con un tasso alcolemico di 1,27 g o/oo. Il Sig. era già stato privato della sua patente di guida per 2 mesi nel 1991 per una precedente infrazione di guida in stato di ebbrezza.
Il Servizio veicoli del Cantone di Vaud ha ordinato il ritiro della patente di guida del Sig. per una durata di 8 mesi. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Vaud ha confermato questa decisione.
Il Sig. ha fatto ricorso al Tribunale federale, sostenendo che il Tribunale amministrativo avrebbe violato gli articoli 17 cpv. 1 lett. b e 33 cpv. 2 della Legge sulla circolazione stradale (LCStr) considerando che la seconda infrazione, commessa circa 5 anni e 9 mesi dopo la scadenza della prima misura, imponeva una durata di ritiro di un anno secondo l'articolo 17 cpv. 1 lett. d LCStr.
Legge
Il Tribunale federale ha ritenuto che il fatto di guidare una seconda volta in stato di ebbrezza, poco dopo la scadenza del termine di recidiva di 5 anni, costituisce un fattore aggravante della colpa. Tuttavia, questo fattore deve essere preso in considerazione con tutte le circostanze, conformemente all'articolo 33 cpv. 2 dell'Ordinanza sull'ammissione delle persone e dei veicoli alla circolazione stradale (OAC), e non deve portare a una fissazione schematica della durata del ritiro.
Nel caso di specie, il Tribunale federale ha ritenuto che il Tribunale amministrativo abbia dato troppo peso all'elemento temporale…