Fatti

In questo caso si trattava della questione se l'Ufficio federale dell'assicurazione militare (UFAM) potesse revocare una rendita invalidità definitivamente concessa. Il ricorrente era beneficiario dal 1963 di una rendita invalidità del 25% dell'assicurazione militare. L'UFAM voleva revocare la rendita in quanto riteneva che le condizioni di salute del ricorrente non giustificassero più l'invalidità.

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha respinto la revoca della rendita. Ha spiegato che non sussisteva né un motivo di revisione ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 LAINF né un mutamento sostanziale delle circostanze ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 LAINF che avrebbero giustificato la revoca della rendita. Nemmeno una riesaminazione della decisione di concessione della rendita per manifesta inesattezza era presa in considerazione, in quanto l'originaria concessione della rendita era avvenuta in conformità con la prassi amministrativa dell'epoca.

Legge

Il Tribunale ha spiegato che secondo la giurisprudenza sull'art. 26 cpv. 1 LAINF, una rendita invalidità può essere revisionata solo se le condizioni di salute dell'assicurato sono mutate in misura considerevole oppure se le ripercussioni sull'attività lucrativa del medesimo stato di salute sostanzialmente invariato sono cambiate in modo rilevante. Nel caso di specie, tuttavia, non si riscontrava né un miglioramento sostanziale delle condizioni di salute né una modifica rilevante…