Art. 26 LAM

Collaborazione e tariffe

1 L’assicurazione militare può stipulare convenzioni con le persone esercitanti una professione sanitaria, con il personale paramedico, con gli ospedali, con i centri d’accertamento, con i laboratori, con gli stabilimenti di cura nonché con le imprese di trasporto e di salvataggio al fine di regolare la collaborazione e fissare le tariffe e le misure di gestione strategica delle prestazioni assicurative o dei relativi costi . Essa può affidare la cura dei propri assicurati esclusivamente ai convenzionati. L’adesione alla convenzione è aperta a chiunque soddisfi le condizioni richieste nell’ambito ambulatorio.
2 Mediante ordinanza, il Consiglio federale regola il coordinamento con gli ordinamenti tariffali di altri rami delle assicurazioni sociali e può dichiararli applicabili. Analogamente dispone la rimunerazione per gli assicurati che si ricoverano in un ospedale senza convenzione tariffale.
3 In mancanza di convenzione il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni, previa consultazione delle parti.
3bis Su richiesta, i fornitori di prestazioni di cui agli articoli 36–40 LAMal e gli assicuratori, le rispettive federazioni e l’organizzazione di cui all’articolo 47a LAMal comunicano gratuitamente al Consiglio federale i dati necessari per adempiere il compito di cui al cpv. 3. Il Consiglio federale emana disposizioni dettagliate sul trattamento dei dati, nel rispetto del principio di proporzionalità.
3ter In caso di violazione dell’obbligo di comunicare i dati di cui al cpv. 3bis, il Dipartimento federale dell’interno può prendere sanzioni contro i fornitori di prestazioni e gli assicuratori interessati, nonché contro le rispettive federazioni e l’organizzazione di cui all’articolo 47a LAMal. Le sanzioni consistono:
  1. a. nell’ammonizione;
  2. b. nella multa sino a 20 000 franchi.
4 Le tasse sono uguali per tutti gli assicurati dell’assicurazione militare.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Presupposti.
    · 09/12/1986 · 5 citazioni Riassunto
  2. 2
    Art. 25 cpv. 1, art. 26 cpv. 1 LAM: Revisione di una rendita per menomazione dell'integrità. - Calcolo della menomazione dell'integrità (consid. 1a). - Principi applicabili alla revisione della rendita per menomazione d…
    · 31/12/1986 · 3 citazioni Riassunto
  3. 3
    Competenza del tribunale arbitrale delle assicurazioni sociali (assicurazione invalidità)
    · 16/10/2019 · 1 citazioni
  4. 4
    Art. 25 cpv. 4 e 26 cpv. 1 LAM: Diritto alle rendite a seguito di lesioni d'organi doppi. - Revisione della rendita assegnata prima del 1964 per la perdita di un occhio in caso di ulteriore affezione dell'altro all'infu…
    · 30/08/1972 · 1 citazioni
  5. 5
    · 31/03/1989 · 0 citazioni Riassunto
  6. 6
    Art. 52 cpv. 1 e 3 LAM, art. 9a cpv. 1 OAM: Riduzione della rendita per causa di sovraindennizzazione
    · 30/12/1988 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 3

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Assicurazione militare
    VSBES.2024.207
    · 15/07/2024 · 1 citazioni de
  • · 03/12/2013 · 1 citazioni de
  • Rückerstattungspflicht der Alleinerbin eines verstorbenen Versicherten, welcher bereits Hauspflegeleistungen im Umfang von monatlichen Pauschalen bezog, für zu Unrecht durch eine irrtümliche Bezahlung von Spitexrechnungen ausgerichteter Spitexleistungen bejaht, Abweisung. (BGE 8C_648/2020)
    UV.2019.00279
    · 24/08/2020 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.