Fatti

Il 13 febbraio 2014, il Tribunale di primo grado n. 7 di Donostia (Spagna) ha inviato al Tribunale di primo grado di Ginevra una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale in materia civile, al fine di ottenere dalla banca B. SA documenti relativi ai conti bancari aperti a suo nome da C. Inc. e A. Corp. La controversia pendente davanti al tribunale spagnolo riguarda una vendita commerciale, con le attrici D. ed E. che agiscono contro i convenuti F. e la società G. SA per il pagamento di importi dovuti a titolo di prezzo di vendita.

La banca ha fornito i documenti e le informazioni richiesti relativi ai conti aperti a nome di C., ma ha rifiutato di fornire informazioni sui conti aperti a nome di A., poiché quest'ultima aveva rifiutato di esonerare la banca dal segreto professionale. Il Tribunale di primo grado di Ginevra ha quindi ordinato alla banca di produrre l'attestazione che certifica l'identità del beneficiario economico del conto aperto a nome di A.

A., titolare del conto, e X., avente diritto economico, hanno fatto ricorso contro questa ordinanza. La Corte di giustizia del Cantone di Ginevra ha respinto il loro ricorso. Hanno quindi presentato un ricorso in materia civile al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso e riformato la sentenza impugnata, respingendo la richiesta di assistenza giudiziaria internazionale del Tribunale di primo grado n. 7 di Donostia (Spagna).

Secondo il Tribunale federale, il diritto svizzero consente al cliente della banca, titolare del conto, di rifiutare di collaborare invocando il segreto bancario, a meno che non sia dimostrato che l'interesse alla manifestazione della…