Art. 53 CPC
Diritto di essere sentiti
1 Le parti hanno il diritto di essere sentite.
2 Le parti hanno segnatamente il diritto di consultare gli atti e di farsene rilasciare copia, sempre che preponderanti interessi pubblici o privati non vi si oppongano.
3 Hanno il diritto di esprimersi su tutti gli atti di causa della controparte. A tal fine il giudice impartisce loro un termine di almeno dieci giorni. Decorso infruttuosamente tale termine, si considera che vi abbiano rinunciato.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Audizione dei genitori affilianti; dimissione della curatrice129 citazioni
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2Diritto di essere sentito, causa matura per il giudizio65 citazioni
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3Lesione della personalità mediante partecipazione ad una campagna mediatica54 citazioni
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426 citazioni
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5Convenzione dell'Aia del 18 marzo 1970 sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile o commerciale (CLA 70); art. 29 cpv. 2 Cost. e art. 53 CPC; art. 326 cpv. 1 CPC20 citazioni
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6Obbligo di verbalizzazione di sopralluoghi esperiti nell'ambito di procedimenti giudiziari amministrativi (art. 29 cpv. 2 Cost.). Le risultanze del sopralluogo devono di massima essere verbalizzate per iscritto e alle p…10 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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44 citazioni
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38 citazioni
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rigetto provvisorio dell'opposizione28 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.