Fatti
[A.X.] e [B.X.] si sono trasferiti dall'estero nel Cantone di Basilea Città il 15 gennaio 2008 e da lì il 1° marzo 2008 a [Y.] /BL. [A.X.] ha realizzato nel periodo fiscale 2008 un reddito lordo da attività lucrativa di Fr. 148'890.-- e ha ricevuto nel gennaio 2008 pagamenti una tantum per un totale di Fr. 23'600.--. Le amministrazioni fiscali dei Cantoni di Basilea Città e Basilea Campagna hanno tassato i contribuenti per l'imposta federale diretta e le imposte cantonali 2008. Era controversa l'attribuzione dei pagamenti una tantum.Legge
Il Tribunale federale ha deciso che i pagamenti una tantum per un totale di Fr. 23'600.-- devono essere attribuiti esclusivamente al Cantone di Basilea Città ai sensi dell'art. 38 cpv. 4 LIFD. La disposizione dell'art. 38 cpv. 4 LIFD deve essere interpretata nel senso che il diritto di tassazione esclusivo spetta al Cantone di domicilio o di residenza in base all'obbligo fiscale in tale Cantone. Per l'imposta federale diretta vale lo…