Fatti
A. ha lavorato per la società B. dal 1° febbraio 2008 al 31 dicembre 2015, data di scadenza del suo contratto di lavoro a tempo determinato. Nel 2014, la Cassa di previdenza anticipata C. ha informato A. che avrebbe avuto diritto a una rendita anticipata del 50% tra il suo 60° e 61° compleanno, e poi a una rendita anticipata del 100% dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2020. A. ha beneficiato della rendita del 50% a partire dal 1° gennaio 2016.
A. ha richiesto l'assegnazione di indennità di disoccupazione a partire dal 1° gennaio 2016, ma la Cassa cantonale di disoccupazione del Vallese ha respinto la sua domanda. A. ha ripreso un'attività presso il suo ex datore di lavoro il 25 aprile 2016.
Legge
Il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso di A. contro la sentenza della Corte cantonale. Secondo il Tribunale, sebbene A. abbia beneficiato di una pensione anticipata parziale, non vi è motivo di derogare alla regola generale dell'art. 13 cpv. 1 LADI relativa al computo dei periodi di contribuzione. Infatti, il cumulo di una mezza rendita della previdenza professionale e di indennità di disoccupazione…