Fatti

Il presente caso riguarda un ricorso contro una sentenza del Tribunale di commercio, in cui è stata valutata la questione dell'attività inventiva di un brevetto anteriore. I convenuti si sono basati sulla Legge sui brevetti del 1976, secondo la quale un'invenzione non è brevettabile se risulta in modo ovvio dallo stato della tecnica. Tuttavia, il Tribunale federale ha chiarito che per i brevetti anteriori continua ad applicarsi il vecchio diritto, poiché le disposizioni transitorie della Legge sui brevetti del 1976 valgono solo per i nuovi rilasci di brevetti, ma non per la valutazione dei motivi di nullità dei brevetti anteriori.

Legge

Il Tribunale federale ha affermato che il testo dell'art. 26 n. 1 della vecchia Legge sui brevetti (aPatG) si oppone a una differenziazione tra il catalogo dei motivi di nullità e la definizione di invenzione di cui all'art. 1 aPatG. Di conseguenza, per la valutazione dell'attività inventiva dei brevetti anteriori rimangono determinanti i requisiti dell'art. 1 aPatG.

Sebbene con la revisione della Legge sui brevetti del 1976 si volesse attenuare i requisiti per l'attività inventiva al fine di armonizzarli con il diritto europeo dei brevetti, nella…