Fatti
Il ricorrente, di nazionalità svizzera, risiedeva in Francia e svolgeva un'attività lucrativa dipendente in Svizzera. È stato assoggettato all'imposizione alla fonte e non ha potuto dedurre tutte le spese che avrebbe potuto dedurre in un regime di imposizione ordinaria.
Le autorità fiscali cantonali e la Commissione di ricorso hanno respinto le sue richieste di deduzione supplementare per gli anni 2004, 2005 e 2006.
Il ricorrente ha adito il Tribunale federale, che ha ammesso il suo ricorso e rinviato la causa per una nuova decisione.
Legge
L'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sulla libera circolazione delle persone vieta ogni discriminazione basata sulla nazionalità.
Il ricorrente, di nazionalità svizzera, può avvalersi di questa interdizione di discriminazione contro il proprio Stato nazionale, poiché si trova in una situazione assimilabile a quella di ogni altro soggetto che invoca il beneficio dei diritti e delle libertà garantiti dall'Accordo.
La giurisprudenza comunitaria in materia di fiscalità diretta considera che le disposizioni di diritto nazionale devono essere considerate come indirettamente discriminatorie se sono suscettibili di colpire maggiormente i cittadini di altri Stati membri rispetto ai cittadini nazionali.
Il Tribunale federale ha constatato che il regime delle deduzioni forfettarie in materia di imposizione alla fonte viola il principio di non discriminazione previsto dagli art. 2 ALC e 9 al. 2 allegato I ALC.
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