Fatti

[K.], nubile, nata nel 1977, ha lavorato per la L. AG da febbraio 1999. Ha risolto questo rapporto di lavoro alla fine di novembre 2000 dimettendosi per dedicarsi alla cura della figlia nata il 6 settembre 2000. Nell'ottobre 2008 si è separata dal padre del figlio B., con il quale aveva convissuto more uxorio per oltre dieci anni. Il 5 marzo 2009 [K.] ha presentato domanda di indennità di disoccupazione.

La Cassa di disoccupazione Unia ha negato il diritto alle indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione, motivando che [K.] non aveva adempiuto al requisito del periodo contributivo e non sussisteva alcun motivo di esenzione. Il tribunale cantonale ha annullato la decisione di opposizione e stabilito che [K.] fosse esente dall'adempimento del periodo contributivo. La Cassa di disoccupazione ha quindi presentato ricorso al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale si attiene alla giurisprudenza secondo la sentenza del TF 123 V 219, secondo la quale lo scioglimento di una convivenza more uxorio non costituisce un motivo analogo ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LADI. La motivazione è la seguente:

L'art. 14 cpv. 2 LADI è previsto principalmente per i casi in cui la persona che contribuisce al mantenimento della famiglia con pagamenti in denaro o la fonte di reddito è improvvisamente venuta meno. La cessazione della comunità di vita simile al matrimonio non è soggetta ad alcun limite materiale o formale; può essere sciolta in qualsiasi momento senza formalità e non genera né un obbligo di mutuo sostegno né un diritto agli alimenti per il periodo successivo. In altre…