Fatti
A., nata nel 1985, studiava medicina e ha svolto nell'anno accademico 2005/2006 un tirocinio individuale presso il dott. med. B., specialista in medicina interna generale FMH. Il 5 aprile 2006 è caduta con la sua bicicletta a C. e ha riportato un grave trauma cranico. La Visana Assicurazioni SA (di seguito: Visana) ha rifiutato la sua prestazione in qualità di assicuratore obbligatorio contro gli infortuni dello studio medico del dott. med. B.
Il Tribunale cantonale di Lucerna ha accolto il ricorso di A. e ha stabilito che fosse stata assicurata in modo obbligatorio presso la Visana per l'incidente del 5 aprile 2006. La Visana presenta quindi un ricorso in materia di diritto pubblico con la richiesta di annullamento della decisione impugnata e di conferma della sua decisione di opposizione.
Legge
Il Tribunale federale respinge il ricorso. Secondo la giurisprudenza, le persone che svolgono un'attività presso un datore di lavoro per chiarire la scelta professionale sono assicurate in modo obbligatorio ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF). L'attività della ricorrente presso il dott. med. B. è paragonabile a un apprendistato, a un volontariato o a uno stage, che la legge considera come obbligatoriamente assicurati.
Il Tribunale federale afferma che la ricorrente era integrata nell'azienda del dott. med. B. in una posizione simile a quella di un dipendente. Doveva svolgere sotto la guida o in modo autonomo attività pratiche…