Art. 1a OAINF

Assicurazione obbligatoria in casi speciali

1 Le persone esercitanti un’attività presso un datore di lavoro al fine di prepararsi alla scelta di una professione sono pure assicurate obbligatoriamente.
2 Le persone detenute in istituto penitenziario, in istituto d’internamento e collocate in casa di educazione al lavoro nonché di rieducazione sono soggette all’obbligo assicurativo solamente per il periodo durante il quale sono occupate da terzi dietro compenso, fuori dell’istituto o della casa.
3 I membri di comunità religiose sono soggetti all’obbligo assicurativo solamente per il periodo durante il quale sono occupati da terzi dietro compenso, fuori della comunità.
4 Sono infortuni professionali quelli di cui sono vittima gli assicurati giusta i capoversi 2 e 3, occorsi sul tragitto per recarsi al lavoro o sulla via del ritorno.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 1 e 1a cpv. 1 OAINF: Assicuratore infortuni competente
    · 15/12/2006 · 4 citazioni Riassunto
  2. 2
    · 05/05/2015 · 2 citazioni Riassunto
  3. 3
    Copertura di assicurazione in caso di lavoro a titolo di prova
    · 04/12/2018 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 4

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Assicurazione contro gli infortuni
    · 08/11/2011 · 3 citazioni de Riassunto
  • BF hat bis zum Unfall nie in der CH gearbeitet. UVG-Unterstellung wurde zu Recht verneint. AN-Eigenschaft ebenfalls zweifelhaft; mangels Entscheidrelevanz offengelassen (hängig)
    UV.2023.00073
    · 11/12/2023 · 0 citazioni de
  • · 01/07/2011 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.