Fatti
Nell'ottobre 1982, i beni di [B.] depositati presso una banca a Ginevra sono stati oggetto di un provvedimento di blocco. [S.] è stato incaricato di ottenere la revoca di tale misura, il che è riuscito a fare. Nel gennaio 1983, [B.] ha firmato un documento che prometteva di versare a [S.] il 15% dei suoi profitti annuali per almeno 25 anni, in compensazione degli sforzi compiuti da [S.] per recuperare i suoi beni. [B.] ha effettuato un unico versamento di 80.000 franchi nel novembre 1983. Dal 1983 al 1990, [S.] ha lavorato per conto di società del gruppo [B.] create e amministrate in Svizzera.
Il 2 maggio 1994, [S.] ha intentato un'azione contro [B.] a Ginevra per ottenere il pagamento di 1.153.000 franchi. Il tribunale di primo grado e la corte cantonale hanno respinto la domanda, ritenendo che il credito fosse prescritto.
Legge
Il Tribunale federale ha rilevato che dovevano essere distinti due termini di prescrizione: quello di cinque anni per le prestazioni periodiche (art. 128 CO) e quello di dieci anni per il rapporto giuridico di base (artt. 127 e 131 cpv. 1 CO). I giudici cantonali avevano quindi applicato male queste norme.
Infatti, le prestazioni periodiche annuali erano prescritte per i termini anteriori al 2 maggio 1989, ovvero cinque anni prima dell'apertura dell'azione. Quanto al rapporto…