Art. 128 CO

Cinque anni

Si prescrivono col decorso di cinque anni le azioni: 1. per mercedi di pigioni, noli ed affitti, interessi di capitali ed altre prestazioni periodiche; 2. per somministrazioni di viveri, pensioni vittuarie e debiti di osteria; 3. per lavori d’artigiani, vendita di merce al minuto, cura medica, funzioni d’avvocato, procuratore e notaio, rapporti di lavoro di lavoratori.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Uguaglianza di retribuzione; insegnanti solettesi di scuola infantile
    · 03/07/1998 · 27 citazioni Riassunto
  2. 2
    Pretese per arretrati
    · 16/02/2005 · 16 citazioni Riassunto
  3. 3
    Parità salariale fra uomo e donna in un caso concreto
    · 24/03/2016 · 10 citazioni Riassunto
  4. 4
    Credito per lavoro d'artigiano; prescrizione. - Nozione di lavoro d'artigiano ai sensi dell'art. 128 n. 3 CO (consid. 1). - Chi tarda a far valere il suo credito non abusa, di per sé, del suo diritto (consid. 2).
    · 09/10/1990 · 9 citazioni Riassunto
  5. 5
    Inapplicabilità della prescrizione quinquennale (art. 128 n. 3 CO) al credito dell'imprenditore edile
    · 12/04/1983 · 8 citazioni
  6. 6
    Prescrizione
    · 03/10/1972 · 8 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 27/09/2006 · 5 citazioni de Riassunto
  • 18/10/2001 · 4 citazioni de
  • ZG.2010.00646
    19/03/2015 · 3 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.