Art. 128 CO
Cinque anni
Si prescrivono col decorso di cinque anni le azioni: 1. per mercedi di pigioni, noli ed affitti, interessi di capitali ed altre prestazioni periodiche; 2. per somministrazioni di viveri, pensioni vittuarie e debiti di osteria; 3. per lavori d’artigiani, vendita di merce al minuto, cura medica, funzioni d’avvocato, procuratore e notaio, rapporti di lavoro di lavoratori.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Uguaglianza di retribuzione; insegnanti solettesi di scuola infantile27 citazioni
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2Pretese per arretrati16 citazioni
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3Parità salariale fra uomo e donna in un caso concreto10 citazioni
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4Credito per lavoro d'artigiano; prescrizione. - Nozione di lavoro d'artigiano ai sensi dell'art. 128 n. 3 CO (consid. 1). - Chi tarda a far valere il suo credito non abusa, di per sé, del suo diritto (consid. 2).9 citazioni
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5Inapplicabilità della prescrizione quinquennale (art. 128 n. 3 CO) al credito dell'imprenditore edile8 citazioni
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6Prescrizione8 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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5 citazioni
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4 citazioni18/10/2001 · 4 citazioni de
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ZG.2010.006463 citazioni19/03/2015 · 3 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.