Fatti

La ricorrente [J.A.] e il convenuto [E.B.] sono proprietari di immobili in [X.] Strasse 16, 18 e 20 a [C.] . I tre edifici dispongono di impianti e servizi tecnici comuni, i cui costi sono ripartiti secondo una chiave di ripartizione specifica. La gestione del portierato è stata organizzata congiuntamente fin dall'inizio. A partire dal 1992 non sono più state emesse fatture al convenuto per la sua quota dei costi di portierato, nonostante il servizio sia proseguito. Nel 2002 la società di amministrazione immobiliare [Z. AG] ha ricalcolato i costi di portierato per gli anni 1992-2000 e ha richiesto al convenuto un contributo di Fr. 44'273.60. La ricorrente ha intentato un'azione per questo importo, a seguito della quale il Tribunale superiore del Canton Argovia ha respinto la domanda, in quanto i crediti per gli anni 1992-1997 erano prescritti.

Legge

Il Tribunale federale conferma la decisione del Tribunale superiore. Ritiene che i proprietari dei tre immobili abbiano costituito una società semplice ai sensi degli art. 530 ss. CO, con lo scopo di organizzare congiuntamente il servizio di portierato. Le pretese avanzate dalla ricorrente sono quindi un rimborso delle spese ai sensi dell'art. 537 cpv. 1 CO. Il Tribunale federale ritiene vincolante che le parti abbiano…