Fatti

La società E. AG ha concluso un contratto d'appalto con la società T. AG per la fornitura e il montaggio di porte per un cantiere. Dopo il collaudo dei lavori, T. AG ha presentato reclami relativi a difetti. E. AG ha successivamente fatturato i suoi onorari di Fr. 14'915.-- il 31 gennaio 1979, ma T. AG ha rifiutato di pagare. Il 27 maggio 1986, E. AG ha depositato un'azione di pagamento presso il tribunale civile del Cantone di Glarona. Il tribunale di primo grado ha parzialmente accolto la domanda, respingendo l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da T. AG. In seguito all'appello di T. AG, il tribunale cantonale ha tuttavia ritenuto il credito prescritto. E. AG ha quindi ricorso al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso di E. AG. Ha ritenuto che i lavori eseguiti da E. AG non costituissero "lavori di artigianato" ai sensi dell'art. 128 cpv. 3 CO, soggetti a una prescrizione di 5 anni. Infatti, la parte essenziale della prestazione di E. AG consisteva nella fornitura e nel montaggio di porte standardizzate, con una parte di lavoro manuale relativamente limitata. Pertanto, si applica la prescrizione ordinaria di 10 anni.

Inoltre, il Tribunale federale ha respinto l'argomento di T. AG secondo cui il lungo ritardo nell'introduzione dell'azione…