Fatti

Il 9 marzo 1994 è stato dichiarato il fallimento della società H. AG e il Presidente del Tribunale distrettuale di Bischofszell ha ordinato il procedimento sommario. Poiché l'Ufficio cantonale dei fallimenti non poteva condurre personalmente il procedimento fallimentare, ha richiesto ai creditori fallimentari, tramite circolare, la nomina di un amministratore fallimentare esterno. Entro il termine fissato dall'Ufficio dei fallimenti, non è stata presentata alcuna opposizione a tale richiesta.

La Banca Cantonale di Turgovia, creditrice nel fallimento della società H. AG, ha presentato ricorso alla Commissione di ricorso del Tribunale superiore del Cantone di Turgovia, chiedendo che la nomina dell'amministratore fallimentare esterno fosse dichiarata nulla. Essa sosteneva che nel procedimento fallimentare sommario non fosse possibile nominare un amministratore fallimentare esterno, in quanto ciò avrebbe comportato costi considerevoli a carico della massa fallimentare.

Legge

La dottrina è concorde nel ritenere che nel procedimento fallimentare sommario, ai sensi dell'art. 231 cpv. 2 e 3 LEF, non vi sia un amministratore fallimentare esterno. Il procedimento fallimentare sommario si caratterizza per semplicità, rapidità e risparmio di costi, motivo per cui si ritiene logico che non operi né un comitato dei creditori né un amministratore fallimentare eletto.

Il fatto che i funzionari dell'Ufficio dei fallimenti non fossero in grado di gestire temporaneamente il procedimento non avrebbe comunque costituito un motivo per la nomina di un amministratore fallimentare esterno nel procedimento fallimentare sommario, in quanto i Cantoni…