Fatti
Il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo condannò [G.] nel 1987 per vari reati a una pena detentiva di un anno, che sospese a favore di un trattamento ambulatoriale ai sensi dell'art. 43 CP. Il Tribunale superiore accompagnò la misura ambulatoriale con l'ingiunzione che [G.] non potesse svolgere operazioni finanziarie autonome durante il periodo di trattamento. Ordinò inoltre una sorveglianza protettiva per il controllo.
Nel 1994, l'Ufficio per l'esecuzione delle pene e delle misure del Cantone di Zurigo considerò fallito il trattamento ambulatoriale e ne sospese l'esecuzione. Chiese al Tribunale superiore di decidere sull'esecuzione della pena detentiva originariamente sospesa.
Con decisione del 18 novembre 1994, il Tribunale superiore ordinò l'esecuzione della pena detentiva. Contro questa decisione, [G.] ha presentato un ricorso di nullità federale.
Legge
Ai sensi dell'art. 43 cpv. 2 CP, il giudice può sospendere l'esecuzione della pena a favore di un trattamento ambulatoriale. Se il trattamento ambulatoriale si rivela inadeguato, il giudice ordina, ai sensi dell'art. 43 cpv. 3 CP, il ricovero in un istituto terapeutico o di cura oppure decide se e in quale misura la pena sospesa debba ancora essere eseguita.
La decisione se il trattamento si sia rivelato inadeguato non spetta al giudice, ma all'autorità di esecuzione competente in una decisione separata. Questa decisione può essere impugnata con il ricorso di diritto amministrativo…