Art. 69 CP

Confisca di oggetti pericolosi

1 Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico.
2 Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Revoca della sospensione condizionale; modifica della precedente pena al fine di pronunciare una pena unica in applicazione dell'art. 49 CP (art. 46 cpv. 1 seconda frase CP)
    · 27/09/2011 · 105 citazioni Riassunto
  2. 2
    Computo del carcere preventivo
    · 25/10/1991 · 60 citazioni Riassunto
  3. 3
    "Via sicura"; sequestro confiscatorio di un veicolo in seguito a una violazione grave qualificata delle norme della circolazione (superamento di 69 km/h della velocità massima fuori dalle località)
    · 25/04/2013 · 57 citazioni Riassunto
  4. 4
    · 16/08/1979 · 44 citazioni Riassunto
  5. 5
    Obbligo d'indennizzo in caso di confisca di armi o di parti di armi
    · 30/04/2009 · 27 citazioni Riassunto
  6. 6
    Carcere in vista dell'allontanamento, computo nella pena privativa della libertà personale
    · 16/02/1998 · 25 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.