Art. 69 CP
Confisca di oggetti pericolosi
1 Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico.
2 Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Revoca della sospensione condizionale; modifica della precedente pena al fine di pronunciare una pena unica in applicazione dell'art. 49 CP (art. 46 cpv. 1 seconda frase CP)105 citazioni
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2Computo del carcere preventivo60 citazioni
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3"Via sicura"; sequestro confiscatorio di un veicolo in seguito a una violazione grave qualificata delle norme della circolazione (superamento di 69 km/h della velocità massima fuori dalle località)57 citazioni
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5Obbligo d'indennizzo in caso di confisca di armi o di parti di armi27 citazioni
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6Carcere in vista dell'allontanamento, computo nella pena privativa della libertà personale25 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Strafverfahren; Rechtsverweigerung / Beschlagnahmebefehl53 citazioni
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44 citazioni
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22 citazioni01/12/2011 · 22 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.