Fatti

A.X. e sua madre B.X. sono inquilini di un appartamento a Ginevra dal 1993. Nel 2002, A.X. si è sposata con M. che ha preso il suo cognome. Da ottobre 2004, H.Z. e F.Z. sono i proprietari dell'appartamento.

Il 19 maggio 2009, H.Z. e F.Z. hanno disdetto il contratto di locazione per il 31 agosto 2009, invocando la loro necessità personale di alloggiare uno dei loro parenti. A.X., B.X. e M.X. hanno contestato la validità della disdetta, sostenendo che non era stata notificata al coniuge di A.X.

Il Tribunale delle locazioni ha dichiarato valida la disdetta e condannato gli inquilini a liberare i locali. Questa decisione è stata confermata in appello dalla Corte di giustizia, Camera delle locazioni.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso degli inquilini. Ha ritenuto che, secondo le regole generali sulla ripartizione dell'onere della prova, spettasse agli inquilini dimostrare che l'appartamento costituiva ancora un'abitazione familiare al momento della notifica della disdetta, il che non sono riusciti a fare.

Il Tribunale federale ha inoltre ritenuto che gli inquilini abusassero del diritto invocando la mancata notifica al coniuge di A.X., dato che quest'ultimo si era…