Fatti

X. è titolare del brevetto svizzero n. 574 026 per un fermo per la neve in metallo, che può essere installato uniformemente dalla grondaia alla linea di colmo sui tetti inclinati. L'azienda [A.] commercializza dal 1982 simili "fermi per la neve" in plastica. X. ha fatto causa ad [A.] per violazione del brevetto, a seguito della quale [A.] ha contestato la nullità del brevetto.

Il Tribunale superiore del Cantone di Soletta ha accolto parzialmente la domanda di X. e ha obbligato [A.] a cessare l'attività e a risarcire i danni. [A.] ha quindi presentato ricorso al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale conclude che il fermo per la neve di X. manca dell'altezza inventiva necessaria e che il brevetto deve pertanto essere dichiarato nullo.

Sebbene il fermo per la neve presenti un progresso tecnico in quanto può essere utilizzato indipendentemente dalla forma delle tegole o delle lastre del tetto, la soluzione a questo problema risulta per l'esperto del settore senza particolare sforzo inventivo dalla tecnica anteriore. Né il problema da risolvere né la soluzione in sé possono essere considerati un'attività inventiva.

Il…