Fatti
Il 14 giugno 2023, la B. SA e la C. SA (attrici, controricorrenti) hanno presentato un'azione presso il Tribunale federale dei brevetti contro la A. GmbH (convenuta, ricorrente). Hanno chiesto che venisse accertata la nullità della parte svizzero-liechtensteinese dei brevetti europei EP www, EP xxx, EP yyy e EP zzz.
Il 29 aprile 2024, la convenuta ha presentato una risposta limitata all'azione e ha chiesto che non si entri nel merito dell'azione del 14 giugno 2023, nella misura in cui non venga dichiarata priva di oggetto. Inoltre, ha presentato istanze processuali per limitare il procedimento alla questione dell'ammissibilità dell'azione di nullità e per un eventuale rinvio del procedimento.
Con ordinanza del 1° maggio 2024, il Presidente del Tribunale federale dei brevetti, in qualità di giudice istruttore, ha respinto le richieste giuridiche e le istanze processuali della convenuta e ha prorogato il termine per la presentazione della risposta all'azione.
Legge
Il Tribunale federale esamina d'ufficio se il ricorso della convenuta contro questa ordinanza sia ammissibile. Giunge alla conclusione che si tratta di una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF.
La convenuta si basa sull'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF e sostiene che una decisione finale del Tribunale federale potrebbe risparmiare un notevole dispendio di tempo e costi per un'ampia procedura probatoria. Tuttavia, il Tribunale federale nega che la convenuta abbia sufficientemente dimostrato questo…