Art. 21 LTFB

Collegio giudicante

1 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (collegio giudicante), di cui almeno uno deve possedere una formazione tecnica e uno una formazione giuridica.
2 Su ordine del presidente, il Tribunale decide nella composizione di cinque giudici, di cui almeno uno deve possedere una formazione tecnica e uno una formazione giuridica, se ciò pare opportuno ai fini dell’elaborazione del diritto giudiziale o per garantire una giurisprudenza uniforme.
3 Se nell’ambito di un litigio deve pronunciarsi in diverse materie specifiche, su ordine del presidente il Tribunale decide in una composizione fino a sette giudici, dei quali almeno uno deve possedere una formazione giuridica.
4 La composizione dei giudici che possiedono una formazione tecnica dipende dagli ambiti specifici in cui il Tribunale deve pronunciarsi.
5 Il collegio giudicante comprende sempre almeno un giudice ordinario; sono eccettuati i casi di forza maggiore.

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Pemetrexed: Feststellungsklage auf Nichtverletzung gutgeheissen, Bindung an Einschränkung im Erteilungsverfahren
    O2015_004
    · 09/03/2017 · 1 citazioni de
  • Patentrecht; Zwischenentscheid
    · 18/06/2024 · 0 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

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