Fatti

Il ricorrente A.A. (nato nel 1963) era sposato con B.A. (nata nel 1956). Il matrimonio è stato divorziato nel 2008, con l'approvazione della convenzione di divorzio stipulata dalle parti. In essa, A.A. si era impegnato a versare gli alimenti per la moglie e i figli.

Il 24 luglio 2013, A.A. ha presentato una denuncia presso il Tribunale distrettuale di Muri per la modifica della sentenza di divorzio. Ha richiesto l'esenzione completa dal suo obbligo di mantenimento nei confronti di B.A. e ha motivato la sua richiesta di modifica con una presunta donazione di 4 milioni di franchi svizzeri effettuata a favore di B.A. dopo la conclusione dell'accordo di divorzio e con l'affermazione che B.A. avesse ottenuto un reddito superiore a quello considerato nella sentenza di divorzio.

Il Tribunale distrettuale ha accolto la richiesta di modifica il 15 aprile 2015. In accoglimento del ricorso di B.A., il Tribunale superiore del Cantone di Argovia ha tuttavia respinto la richiesta di modifica il 18 novembre 2015. Con sentenza del 24 novembre 2016, il Tribunale federale ha accolto uno dei due motivi di ricorso presentati da A.A. e ha rinviato il caso al Tribunale superiore per l'integrazione dell'istruttoria probatoria relativa alla situazione reddituale di B.A.

Successivamente, il Tribunale superiore ha accolto parzialmente il ricorso con decisione del 17 maggio 2017. Ha stabilito in sostanza che A.A. potesse ridurre i suoi contributi di mantenimento, qualora il reddito netto effettivo di B.A. superasse l'importo massimo indicato nella convenzione di divorzio.

Il 24 settembre 2015, A.A. ha presentato un'ulteriore richiesta di modifica, chiedendo nuovamente che fosse accertato che non dovesse più corrispondere alcun mantenimento a B.A. Ha motivato la sua richiesta con il peggioramento permanente della sua situazione reddituale. Con decisione del 23 ottobre 2018, il Tribunale distrettuale di Muri ha respinto questa richiesta.

Legge

Il Tribunale superiore ha ritenuto che, in base alle disposizioni sul diritto di novazione, i nuovi fatti dovessero essere presentati nel procedimento di ricorso. I fatti invocati nella seconda richiesta di modifica (disoccupazione, mancanza di prospettive di trovare un impiego, peggioramento della situazione reddituale) erano intervenuti prima del termine per la presentazione di nuovi fatti nel procedimento di ricorso e avrebbero quindi dovuto essere necessariamente presentati…