Fatti
Il 29 agosto 2007, Y. ha intentato un'azione di pagamento contro X., società brasiliana, davanti alla Corte Suprema dello Stato di New York. Il 19 ottobre 2007, Y. ha ottenuto il sequestro dei beni di X. presso la succursale di Ginevra di Z. Il 16 novembre 2007, Y. ha richiesto l'esecuzione contro X. Il 25 novembre 2008, la Corte Suprema di New York ha condannato X. a pagare a Y. la somma di 17'167'300 dollari USA. Il 2 febbraio 2009, il Tribunale di primo grado di Ginevra ha dichiarato esecutiva questa sentenza in Svizzera.
Il 13 marzo 2009, il Tribunale di Giustizia di San Paolo ha ordinato il risanamento giudiziario di X., accompagnato da diverse misure. Il 6 luglio 2009, X. ha richiesto il riconoscimento e l'esecuzione di questa sentenza brasiliana presso il Tribunale di primo grado di Ginevra, che ha accolto la richiesta il 27 ottobre 2009. Adita da un appello di Y., la Corte di Giustizia del Cantone di Ginevra ha riconosciuto e dichiarato esecutiva la sentenza brasiliana solo per il periodo dal 13 marzo all'11 settembre 2009.
Legge
Secondo il Tribunale Federale, un concordato preventivo o una procedura analoga omologata da una giurisdizione straniera è riconosciuta in Svizzera, essendo applicabili per analogia gli art. 166-170 LDIP. La Corte ha ritenuto che una decisione corrispondente a un concordato preventivo sia suscettibile di riconoscimento, anche se non è ancora stata omologata.
Il riconoscimento di un concordato preventivo concesso all'estero comporta la sospensione delle esecuzioni in Svizzera in virtù dell'art. 297 cpv. 1 LEF. Tuttavia, il riconoscimento di un concordato preventivo omologato…