Fatti
[B.] e la [A. AG] sono creditori collocati nel fallimento della C. AG. Il piano di collocazione è stato depositato pubblicamente dal 17 marzo 2020 al 6 aprile 2020. Il 4 maggio 2020, [B.] ha presentato un'azione di collocazione contro la [A. AG] presso il Tribunale distrettuale di Münchwilen. Il procedimento è stato limitato alla questione della tempestività della presentazione dell'azione. Con decisione del 4 febbraio 2021, il Tribunale distrettuale non è entrato nel merito della domanda a causa del ritardo.
Contro questa decisione, [B.] ha presentato reclamo al Tribunale cantonale di Turgovia. Con decisione dell'11 agosto 2021, il Tribunale cantonale ha accolto il reclamo, annullato la decisione impugnata e rinviato il caso al Tribunale distrettuale per l'esame nel merito.
Contro questa decisione, la [A. AG] ha presentato un ricorso in materia civile al Tribunale federale. Chiede l'annullamento della decisione impugnata e il non ingresso nel merito della domanda di B.
Legge
Il Tribunale federale respinge il ricorso.
Il termine per la presentazione di un'azione di collocazione ai sensi dell'art. 250 cpv. 2 LEF è di venti giorni dalla pubblicazione del piano di collocazione. Il termine è iniziato a decorrere il 18 marzo 2020. L'azione del 4 maggio 2020 sarebbe quindi tardiva, se il resistente non beneficiasse di una proroga del termine.
Il Tribunale federale afferma che le vacanze giudiziarie ai sensi dell'art. 145 cpv. 1 CPC si applicano anche all'azione di collocazione ai sensi dell'art. 250 LEF.…