Fatti

La società A. GmbH (convenuta, ricorrente) è un'azienda farmaceutica che produce un generico del prodotto Y. della società C. SA (attrice 2, controparte nel ricorso 2). La società C. SA è titolare del certificato protettivo complementare n. x, valido fino al 9 febbraio 2019, relativo al principio attivo W. e concesso in Svizzera sulla base del brevetto europeo n. y.

La convenuta ha sostenuto che il certificato protettivo complementare sia nullo, in quanto la domanda di reintegrazione nel termine presentata dall'attrice 1 il 14 dicembre 2004 è stata ingiustamente accolta dall'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IGE).

Il Tribunale Federale dei Brevetti ha accolto sostanzialmente la domanda delle attrici. Ha ritenuto che la convenuta avrebbe potuto impugnare entro 30 giorni l'ordinanza interlocutoria dell'IGE relativa al ripristino. Poiché non l'ha fatto, l'emissione è divenuta formalmente passata in giudicato. Poiché l'elenco dei motivi di nullità ai sensi dell'art. 140k LBI è esaustivo, nemmeno in caso di reintegrazione illegittima nel termine per la presentazione della domanda di concessione di un certificato protettivo complementare si può presumere la nullità del certificato.

Legge

Il Tribunale Federale conferma l'opinione del Tribunale Federale dei Brevetti. Gli elenchi dei motivi di nullità ai sensi degli artt. 26 e 140k LBI sono esaustivi. Il mancato rispetto del termine di presentazione della domanda ai sensi dell'art. 140f LBI o una reintegrazione errata ai sensi dell'art. 47 LBI non possono essere sussunti sotto un motivo di nullità ai sensi dell'art. 140k LBI.

Il Tribunale Federale motiva questo affermando che le disposizioni sulla nullità dei brevetti europei e dei certificati protettivi complementari sono state recepite nell'ambito dell'armonizzazione del diritto svizzero dei brevetti con la Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE). L'obiettivo perseguito era quello di creare una…