Art. 47 LBI

1 Il richiedente o il titolare del brevetto che rende verosimile di essere stato impedito senza sua colpa di osservare un termine previsto dalla legge o dall’ordinanza d’esecuzione oppure prescritto dall’IPI è reintegrato, se ne fa domanda, nello stato anteriore.
2 La domanda deve essere presentata entro due mesi dopo che è cessato l’impedimento, ma al più tardi entro il termine di un anno a contare dallo spirare del termine non osservato, all’autorità presso la quale l’atto omesso avrebbe dovuto essere compiuto; in pari tempo, l’atto omesso deve essere eseguito.
3 La reintegrazione non è ammessa nel caso previsto nel cpv. 2 (termine per domandare la reintegrazione).
4 Se la domanda viene accolta, la situazione è ristabilita come se l’atto omesso fosse stato compiuto in tempo utile; è riservato l’articolo 48.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Reintegrazione nello stato anteriore
    · 25/06/1968 · 13 citazioni Riassunto
  2. 2
    Reintegrazione nello stato anteriore, art. 47 LBI
    · 04/06/1982 · 12 citazioni
  3. 3
    · 30/05/1961 · 8 citazioni
  4. 4
    Reintegrazione nello stato anteriore per mancato versamento della tassa annuale (art. 47 LBI)
    · 28/05/1985 · 6 citazioni
  5. 5
    Reintegrazione nello stato anteriore, art. 47 LVI
    · 27/01/1964 · 6 citazioni
  6. 6
    Reintegrazione nello stato anteriore, art. 47 cp. 1 LBI
    · 24/03/1959 · 4 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 22/01/2003 · 9 citazioni de
  • Wiedereinsetzung in den früheren Stand eines europäischen Patents; PatG
    · 13/06/2006 · 6 citazioni de
  • · 06/06/2012 · 4 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.