Art. 47 LBI
1 Il richiedente o il titolare del brevetto che rende verosimile di essere stato impedito senza sua colpa di osservare un termine previsto dalla legge o dall’ordinanza d’esecuzione oppure prescritto dall’IPI è reintegrato, se ne fa domanda, nello stato anteriore.
2 La domanda deve essere presentata entro due mesi dopo che è cessato l’impedimento, ma al più tardi entro il termine di un anno a contare dallo spirare del termine non osservato, all’autorità presso la quale l’atto omesso avrebbe dovuto essere compiuto; in pari tempo, l’atto omesso deve essere eseguito.
3 La reintegrazione non è ammessa nel caso previsto nel cpv. 2 (termine per domandare la reintegrazione).
4 Se la domanda viene accolta, la situazione è ristabilita come se l’atto omesso fosse stato compiuto in tempo utile; è riservato l’articolo 48.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Reintegrazione nello stato anteriore13 citazioni
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2Reintegrazione nello stato anteriore, art. 47 LBI12 citazioni
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38 citazioni
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4Reintegrazione nello stato anteriore per mancato versamento della tassa annuale (art. 47 LBI)6 citazioni
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5Reintegrazione nello stato anteriore, art. 47 LVI6 citazioni
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6Reintegrazione nello stato anteriore, art. 47 cp. 1 LBI4 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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9 citazioni22/01/2003 · 9 citazioni de
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Wiedereinsetzung in den früheren Stand eines europäischen Patents; PatG6 citazioni
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4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.