Fatti
Il 17 aprile 2007 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha segnalato alla Divisione cantonale delle contribuzioni che nell'ambito di un procedimento penale a carico di A. erano emersi elementi suscettibili di configurare una possibile sottrazione d'imposta da parte dell'accusato. La Divisione delle contribuzioni ha quindi chiesto alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello di concederle l'accesso all'intero incarto indicato dal Ministero pubblico. Il contribuente ha acconsentito a trasmettere all'autorità tributaria solo alcuni atti e documenti. La Camera dei ricorsi penali ha accolto parzialmente l'istanza, autorizzando l'esame degli atti da parte della Divisione delle contribuzioni limitatamente agli estratti dei verbali ed alla documentazione indicata dal contribuente. Contro tale decisione, la Divisione cantonale delle contribuzioni ha interposto un ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale.Legge
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso nella misura in cui era ammissibile, annullando la decisione impugnata e rinviando gli atti alla Camera dei ricorsi penali per nuova decisione. Ha rilevato che la legge federale sull'imposta federale diretta non regolamenta la procedura applicabile alle istanze fondate sull'art. 112, pertanto la disciplina dei rimedi giuridici compete ai cantoni. Tuttavia, la procedura adottata nel Cantone Ticino, che attribuisce la competenza alla Camera dei ricorsi penali in base all'art. 27 del Codice di procedura penale cantonale, non sembra arbitraria.
Per quanto riguarda il merito della vertenza, il Tribunale federale ha precisato che l'art. 112 cpv. 1 LIFD mira a favorire una più ampia collaborazione tra le autorità, non richiedendo più che le informazioni sollecitate siano utili per l'imposizione dei contribuenti, ma solo che siano necessarie per l'applicazione della legge. Tuttavia, l'autorità fiscale non può domandare di aver accesso agli atti di un…