Fatti
Il caso riguarda la questione se l'ufficio di assistenza sociale della città di Zurigo abbia diritto al pagamento a terzi degli arretrati di rendita dell'assicurazione invalidità. L. nata nel 1930, deceduta il 1° luglio 1992, si era annunciata il 15 ottobre 1985 all'assicurazione invalidità per la percezione di prestazioni. Con decisioni del 6 aprile 1994, la cassa di compensazione le ha riconosciuto a decorrere dal 1° settembre 1986 una mezza rendita e dal 1° aprile 1988 al 31 luglio 1992 una rendita intera di invalidità. L'ufficio di assistenza sociale della città di Zurigo ha chiesto che gli arretrati di rendita siano accreditati a lui per compensare le prestazioni di assistenza sociale erogate. La cassa di compensazione ha respinto tale richiesta.
Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha esaminato innanzitutto l'applicabilità dell'art. 85bis dell'ordinanza sull'assicurazione invalidità (OAI), che reca la rubrica "Pagamenti successivi a terzi che hanno anticipato prestazioni". È giunto alla conclusione che questa disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 1994, è applicabile nel presente caso dal punto di vista del diritto intertemporale. L'art. 85bis OAI conferisce alle istituzioni menzionate al cpv. 1, che hanno erogato prestazioni in anticipo, il diritto di ottenere il pagamento degli arretrati di rendita fino all'ammontare delle loro prestazioni in anticipo.
Dal punto di vista del controllo della legalità, il Tribunale ha ritenuto l'art. 85bis OAI conforme alla legge e alla Costituzione. La disposizione rappresenta una norma di coordinamento tra l'assicurazione invalidità e le prestazioni…