Fatti

Una banca (la ricorrente) aveva concesso un credito a una società austriaca (R. GmbH) e si era fatta concedere una riserva di proprietà su macchinari e utensili acquistati da quest'ultima. Tali beni sono stati successivamente trasferiti in Svizzera e si sono ritrovati nell'attivo fallimentare di un'altra società (la convenuta, X. AG). La banca ha rivendicato la proprietà di tali beni nel fallimento, ma la sua domanda è stata respinta dalle autorità cantonali con la motivazione che la riserva di proprietà non era stata iscritta nel registro svizzero previsto a tal fine, conformemente all'art. 715 cpv. 1 CC.

Legge

Secondo una costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'iscrizione nel registro svizzero dei patti di riserva di proprietà ha carattere di ordine pubblico. Pertanto, una riserva di proprietà costituita all'estero perde la sua validità in Svizzera dopo la scadenza del termine di tre mesi previsto dall'art. 102 cpv. 2 LDIP.

Nell'ambito di un'azione di rivendicazione in una procedura fallimentare, spetta al terzo rivendicante provare l'esistenza di una riserva di proprietà valida. Nel caso di specie, la banca non ha potuto…