Fatti

M., carpentiere aiuto assicurato presso la Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli infortuni (SUVA), è stato vittima di un infortunio sul lavoro il 13 settembre 1996. Il 15 agosto 1997, la SUVA ha emesso una decisione che riconosceva a M. una capacità lavorativa del 33 1/3% a decorrere dal 16 luglio 1997. M. ha presentato opposizione contro questa decisione il 27 agosto 1997.

In una presa di posizione del 6 marzo 1998, la SUVA ha rifiutato di pronunciarsi sull'opposizione e ha dichiarato di annullare la decisione del 15 agosto 1997. Ha informato M. che gli riconosceva una capacità lavorativa del 25% a decorrere dal 29 maggio 1997 e attendeva una relazione medica per pronunciarsi su una incapacità totale al lavoro attestata dal 12 gennaio 1998. Con decisione del 30 aprile 1998, la SUVA ha mantenuto il rifiuto di pronunciarsi sull'opposizione.

M. ha adito il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Vaud, lamentando un diniego di giustizia da parte della SUVA. Il tribunale ha respinto il ricorso e rinviato il fascicolo alla SUVA per il proseguimento dell'istruttoria. M. ha quindi interposto un ricorso di diritto amministrativo contro questa sentenza.

Legge

Il Tribunale federale delle assicurazioni ritiene che la SUVA avrebbe dovuto emettere una nuova decisione al posto di quella del 15 agosto 1997, aprendo a M. la via dell'opposizione. Rifiutandosi di pronunciarsi sull'opposizione, la SUVA ha privato M. della possibilità di contestare il tasso di capacità lavorativa del 25% che gli era riconosciuto dal 29 maggio 1997.

Di conseguenza,…