Fatti

Nella notte tra il 10 e l'11 luglio 1992, [M.] dopo aver visitato un ristorante, mentre guidava in direzione di Wiesendangen, uscì di strada danneggiando una recinzione di un giardino. [M.] omise di informare la polizia dell'incidente.

Il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha riconosciuto [M.] colpevole, tra l'altro, di impedimento di un prelievo di sangue ai sensi dell'art. 91 cpv. 3 LCStr e lo ha condannato a una pena detentiva condizionale e a un'ammenda.

[M.] ha presentato un ricorso di nullità contro la condanna per impedimento di un prelievo di sangue.

Legge

Il Tribunale federale afferma che, secondo la giurisprudenza, l'omissione della denuncia dell'incidente alla polizia integra il reato di impedimento di un prelievo di sangue, se, in base a una valutazione oggettiva delle circostanze, l'ordine di un prelievo di sangue sarebbe stato molto probabile e il conducente del veicolo era a conoscenza di tali circostanze.

Nel caso in questione, l'ordine di un prelievo di sangue sarebbe stato molto probabile, poiché l'incidente si è verificato in condizioni di traffico tranquille, su un tratto rettilineo,…