Fatti

La presente decisione del Tribunale federale si occupa della questione di come le Casse di compensazione cantonali e le Commissioni dell'assicurazione invalidità possano procedere quando l'assicurato, in un procedimento da lui stesso avviato o in cui può presentare richieste autonome, rifiuta o omette la necessaria e ragionevole collaborazione.

Il caso riguarda un assicurato di nome Mätzler, che ha presentato ricorso contro le decisioni della Cassa di compensazione del Cantone di Zurigo e della Commissione di ricorso AVS del Cantone di Zurigo. Il Tribunale federale doveva chiarire se, in tali casi, le autorità possano emettere una decisione di non entrata nel merito anziché una decisione di merito sulla base degli atti.

Legge

Il Tribunale federale afferma che, ai sensi dell'art. 72 cpv. 3 dell'Ordinanza sull'assicurazione invalidità (OAI), le Commissioni dell'assicurazione invalidità possono decidere sulla base degli atti disponibili in caso di mancata collaborazione dell'assicurato. Secondo la giurisprudenza precedente (DTF 97 V 173), questa procedura è applicabile anche nei casi di cui all'art. 71 cpv. 1 OAI.

Tuttavia, l'art. 13 cpv. 2 della Legge federale sulla procedura amministrativa (LPAmm) si applica direttamente solo alla Cassa svizzera di compensazione, alla Cassa federale di compensazione e alle due Commissioni dell'assicurazione invalidità federali. Nella misura in cui, tuttavia, le Casse di compensazione cantonali o le Commissioni dell'assicurazione invalidità procedono ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 LPAmm in base alle loro stesse disposizioni o prassi, ciò non è contrario al diritto federale.

Il Tribunale federale afferma che l'art. 72 cpv. 3 OAI e l'art. 13 cpv. 2 LPAmm sono vere e proprie…