Art. 13 PA
1 Le parti sono tenute a cooperare all’accertamento dei fatti:
- a. in un procedimento da esse proposto;
- b. in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti;
- c. in quanto un’altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d’informazione o di rivelazione.
1bis L’obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 2000 sugli avvocati.
2 L’autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1394 citazioni
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2Annullamento della naturalizzazione agevolata; obbligo di collaborazione di una parte285 citazioni
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3Annullamento della naturalizzazione agevolata135 citazioni
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4Acquisti pubblici, comportamento neutrale di un offerente statale in materia di concorrenza, esclusione dalla procedura di aggiudicazione102 citazioni
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5Fissazione del corrispettivo per l'utilizzazione della rete; costi del capitale computabili; metodo sintetico per il calcolo dei costi d'acquisto rispettivamente di costruzione; ammontare del tasso d'interesse calcolato…98 citazioni
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6Sorveglianza dei prezzi, riduzione di prezzi abusivi di abbonamento per la diffusione via cavo di programmi radiofonici e televisivi85 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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165 citazioni
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129 citazioni
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107 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.