Fatti

Il ricorrente X., di origine montenegrina, è stato naturalizzato in modo agevolato nel 2007, dopo aver presentato una richiesta in qualità di coniuge di una cittadina svizzera. Nel 2012, l'Ufficio federale della migrazione ha dichiarato nulla la naturalizzazione, in quanto X. aveva omesso di dichiarare, al momento della richiesta, di aver già commesso reati relativi al traffico di stupefacenti prima della naturalizzazione. Il Tribunale amministrativo federale e successivamente anche il Tribunale federale hanno confermato la dichiarazione di nullità della naturalizzazione.

Legge

Il Tribunale federale ha ritenuto che il requisito della naturalizzazione relativo al rispetto dell'ordinamento giuridico non comprenda solo i procedimenti e le sentenze penali già noti, ma anche i reati di cui il richiedente sapeva o avrebbe dovuto sapere che erano punibili. Il ricorrente aveva firmato, al momento della richiesta, una dichiarazione secondo cui non erano pendenti nei suoi confronti procedimenti penali e che aveva rispettato l'ordinamento giuridico. In realtà, tuttavia, aveva già commesso gravi reati relativi al traffico di droga prima della naturalizzazione, scoperti solo in seguito. Omettendo tali fatti, ha indotto in errore su un requisito essenziale della naturalizzazione, il che, ai sensi dell'art. 41 cpv. 1 LCit, comporta la dichiarazione di nullità della naturalizzazione.

Il Tribunale federale ha respinto anche l'argomento del ricorrente secondo cui l'obbligo di informare sui reati non ancora scoperti violerebbe il divieto di…