Art. 25 Cost.
Protezione dall’espulsione, dall’estradizione e dal rinvio forzato
1 Le persone di cittadinanza svizzera non possono essere espulse dal Paese; possono essere estradate a un’autorità estera soltanto se vi acconsentono.
2 I rifugiati non possono essere rinviati né estradati in uno Stato in cui sono perseguitati.
3 Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Niente autorizzazione di soggiorno per una cittadina di uno Stato terzo (e sua figlia) dopo lo scioglimento dell'unione coniugale con un cittadino dell'UE, che non fruisce (più) di alcun diritto di soggiorno in Svizzera250 citazioni
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2Rimedio di diritto esperibile contro una decisione cantonale concernente gli ostacoli all'esecuzione di un allontanamento102 citazioni
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3Estradizione, ricorso in materia di diritto pubblico, caso particolarmente importante quale condizione di ammissibilità75 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1’665 citazioni
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851 citazioni
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851 citazioni28/05/2024 · 851 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.