Fatti

X. entrò in Svizzera il 3 luglio 1989 e chiese asilo. Dopo la conclusione definitiva della procedura di asilo, gli fu ordinato di lasciare la Svizzera entro il 30 novembre 1992. Invece, nel novembre 1992 annunciò il fidanzamento con la cittadina svizzera Y., che era 26 anni più anziana di lui. Il matrimonio ebbe luogo il 22 gennaio 1993. Il 2 settembre 1998, X. ottenne la cittadinanza svizzera mediante naturalizzazione agevolata ai sensi dell'art. 27 LCit.

Il 4 maggio 1999, X. divorziò dalla moglie svizzera e il 6 luglio 1999 sposò la cittadina turca Z. L'Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione (IMES) avviò il 27 agosto 2001 una procedura per dichiarare nulla la naturalizzazione agevolata di X. del 2 settembre 1998. Con decisione del 19 agosto 2003, l'IMES dichiarò nulla la naturalizzazione agevolata. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) respinse il 30 aprile 2004 il ricorso di X.

Legge

Il Tribunale federale afferma che, ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 LCit, uno straniero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata dopo il matrimonio con una cittadina svizzera, se ha risieduto complessivamente per cinque anni in Svizzera, vi risiede da un anno e vive in comunione coniugale con la cittadina svizzera da tre anni. Una tale comunione coniugale presuppone l'esistenza di una reale comunità di vita che offra garanzie di stabilità del matrimonio.

Ai sensi dell'art. 41…