Fatti

Il 28 febbraio 1996, il Dipartimento principale Esercizio II delle Ferrovie Federali Svizzere ha risolto il rapporto di lavoro con X., impiegato nel servizio di manovra, con effetto al 31 maggio 1996, durante un'assenza per malattia. Secondo il rapporto del Servizio medico ferroviario del 15 febbraio 1996, X. non poteva più essere impiegato né nel servizio di manovra né nel servizio di pulizia dei vagoni a causa dei suoi disturbi alla schiena e di un'allergia cutanea. Sebbene fosse ancora pienamente abile al lavoro per attività meno gravose per la schiena, non c'era alcuna possibilità di impiego corrispondente. La Direzione generale delle FFS e la Commissione federale di ricorso del personale hanno confermato questa decisione il 14 maggio e il 17 dicembre 1996 rispettivamente.

X. ha presentato un ricorso di diritto amministrativo contro questa decisione, che il Tribunale federale ha respinto.

Legge

Il Tribunale federale è giunto alle seguenti considerazioni

Secondo il Regolamento degli impiegati delle FFS, l'autorità elettiva può risolvere o modificare il rapporto di lavoro in qualsiasi momento per motivi validi, rispettando i termini di preavviso. Tra tali motivi rientrano in particolare l'inidoneità o l'incapacità sanitaria. Il rapporto di lavoro non può essere risolto finché l'impiegato presta servizio militare, civile o di protezione civile obbligatorio in Svizzera o durante una gravidanza e…