Fatti

Hans Köchli è stato condannato il 11 novembre 1966 dal Presidente del Tribunale II di Bienne a 15 giorni di carcere, alla pubblicazione della sentenza e al pagamento delle spese processuali per guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza e guida senza luci. Il 17 novembre 1966, Köchli ha inviato all'Ufficio del Giudice II di Bienne una dichiarazione in cui "presentava integralmente ricorso" contro la sentenza.

Il Tribunale Superiore del Cantone di Berna non è entrato nel merito del ricorso, in quanto la dichiarazione di "ricorso" non costituiva una valida dichiarazione di appello. Köchli ha quindi presentato un reclamo di diritto pubblico al Tribunale Federale.

Legge

Il Tribunale Federale ha annullato la decisione del Tribunale Superiore. Ha affermato che la presentazione di un "ricorso" contro una sentenza penale appellabile deve essere considerata una valida dichiarazione di appello. La legge intende evidentemente facilitare l'interposizione dell'appello e ammette anche la dichiarazione orale. Ai sensi dell'art. 298 cpv. 4 CPP, un errore nella designazione del rimedio giuridico non è pregiudizievole.

L'assunto del Tribunale Superiore, secondo cui la presentazione di un "ricorso" non è sufficiente in quanto con esso si chiede solo un nuovo esame da parte della stessa e non di una istanza superiore, è insostenibile. Poiché il…